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e-DAS: proroga al 1° Ottobre 2024
Scopri le nostre soluzioni complete, semplici e veloci per affrontare questo adempimento nei migliori dei modi.
– Firma, invio e stampa degli e-DAS in pochi secondi
– Per chi ha necessità, creazione della fattura contestualmente all’emissione dell’e-DAS
– Integrabile con il vostro gestionale
– Assistenza tempestiva, telefonica e remota, in tutta Italia
13 Febbraio 2023 – e-DAS Unionale
L’Agenzia delle Dogane con le determinazioni del 27 giugno si esprime in merito all’entrata in vigore dell’obbligo e-DAS in ambito unionale, che decorre dal 13 febbraio 2023.
L’ADM applica quanto previsto dall’art. 10 del TUA, ovvero l’obbligo di emissione di e-DAS per la circolazione di prodotti immessi in consumo in un altro Stato membro e consegnati per scopi commerciali nel territorio italiano.
Tali sono sottoposti ad accisa, spediti da uno speditore certificato dallo Stato membro nel quale sono stati immessi in consumo e ricevuti da un destinatario certificato in Italia.
Il comma 3 dell’art. 10 precisa che la circolazione di questi prodotti deve avvenire con l’e-DAS. Allo speditore certificato dallo Stato membro di spedizione spetta l’inserimento dei dati nel sistema informatizzato che emette l’e-DAS; a quest’ultimo è attribuito un codice unico di riferimento amministrativo semplificato.
La circolazione dei prodotti inizia nel momento in cui questi lasciano i locali dello speditore certificato dello Stato membro di spedizione e termina nel momento in cui i prodotti sono presi in consegna dal destinatario certificato nazionale presso il suo deposito.
La conclusione della circolazione è attestata dalla nota di ricevimento trasmessa dal destinatario certificato all’Amministrazione finanziaria attraverso il sistema informatizzato e da quest’ultima validata. La nota di ricevimento va inoltrata entro 24 h dal momento in cui i prodotti sono presi in consegna dal destinatario certificato.
Per i trasferimenti tramite automezzi la presa in consegna si verifica con lo scambio effettivo della merce e con l’iscrizione nella contabilità del destinatario certificato dei dati accertati relativi alla quantità e alla qualità dei prodotti scaricati (da effettuare entro lo stesso giorno in cui hanno termine le operazioni di scarico).
In caso di indisponibilità del sistema informatizzato è possibile produrre un documento di riserva contenente gli stessi dati del DAS e un documento di riserva per sostituire la nota di ricevimento.
Novità obbligo e-DAS – Open Hearing ADM – 6 Giugno 2022
Il giorno 6 Giugno 2022, si è tenuto l’Open Hearing della Dogana, dedicato agli sviluppi del progetto eDas.
Nei prossimi giorni dovrebbe essere pubblicata la documentazione ufficiale da parte dell’Agenzia delle Dogane, in cui verranno indicate le decisioni che sono state comunicate.
La volontà della Dogana è di volere proseguire sulla strada della digitalizzazione dei documenti fiscali utilizzati per i prodotti soggetti ad Accisa, compresi gli Oli Lubrificanti ed i Bitumi.
Riepiloghiamo brevemente le decisioni anticipate:
L’obbligo di utilizzo dell’e-Das è confermato, a partire dal 1° Luglio 2022, per tutti i prodotti energetici non confezionati (sfusi). Sono inclusi quindi il Gasolio Riscaldamento, Olio Combustibile (non confezionato) e il GPL (solo sfuso per carichi predeterminati – no bombole e no tentata vendita)
- Per quanto riguarda tutti questi prodotti venduti condizionati in confezioni/bombole, tentata vendita e tutti i prodotti alcolici, l’obbligo viene posticipato al 1° Gennaio 2023, con l’impegno da parte dell’Agenzia delle Dogane di fornire quanto prima le specifiche dettagliate necessarie per la gestione di questi prodotti.
Scopri le nostre soluzioni complete, semplici e veloci per affrontare questo adempimento nei migliori dei modi.
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– Creazione della fattura contestualmente all’emissione dell’e-DAS
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e-DAS: le nuove date di partenza del DAS Telematico – 1° Marzo 2022 / 1° Giugno 2022
e-DAS: i nuovi controlli dell’ADM dal 30 Novembre 2021
Nell’ambito dei controlli in fase di emissione degli e-DAS è previsto un riallineamento dei controlli. Per ottimizzare gli interventi, il controllo sulla CPA per Speditore e Destinatario, ai sensi dell’art 25 del TUA che stabilisce l’obbligo di indicare la tipologia di prodotto movimentato, e il controllo del firmatario saranno operativi dal 30 novembre 2021.
In definitiva, quindi, diverrà vincolante il controllo sulle trasmissioni firmate da soggetti non delegati nel MAU che verranno respinte dal sistema causando la mancata emissione del DAS. Pertanto, al fine di evitare il blocco dell’emissione degli e-DAS derivante dai suddetti controlli, tutti gli operatori interessati dovranno procedere entro il 29 novembre 2021 all’aggiornamento della licenza e al perfezionamento della delega nel sistema autorizzativo di ADM.
IDA-MESSAGE: Il servizio di comunicazione E-DAS tra lo speditore ed il trasportatore
Dal momento dell’entrata in vigore obbligatoria dell’emissione dei DAS in forma elettronica, si è reso necessario migliorare e rendere più efficace la comunicazione tra lo Speditore (colui che emette l’e-DAS) e il Trasportatore (colui che consegna la merce).
A tal proposito abbiamo ideato la soluzione “IDA-MESSAGE”, la quale permette la comunicazione in tempo reale tra lo Speditore ed il Trasportatore, adempiendo alla determinazione direttoriale del 10/5/2021 prot.138764/RU Articolo 8 comma 1 dell’Agenzia delle Dogane.
– Invio automatico del documento e-DAS al Trasportatore a seguito dell’emissione
– Possibilità da parte del Trasportatore di rispondere in merito alla consegna con le 3 possibili risposte (Conferma consegna, Consegna parziale, Mancata consegna)
– Notifiche in tempo reale tra Speditore e Trasportatore
– Compatibile con tutti gli smartphone/sistemi operativi (Android, iOS e Windows)
– Integrato al nostro software IDA ma interfacciabile anche con altri software/ERP.
– Semplice ed intuitivo, utilizzabile in modo facile anche dagli utenti meno pratici.
1° Gennaio 2021: Partito il nuovo registro UTF semplificato
A partire dal 1° Gennaio 2021 (secondo l’art 130 DL Rilancio) è obbligatorio per gli esercenti tenere un registro semplificato di movimentazione carico/scarico del carburante.
Chi è interessato a questo nuovo adempimento?
1) Depositi di carburante per uso privato, agricolo e industriale aventi capacità superiore a 10 mc e non superiore a 25 mc (richiesta anche la vidimazione).
2) Apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per usi privati e industriali, collegati a serbatoi la cui capacità globale è superiore a 5 mc e non superiore a 10 mc. (non è richiesta la vidimazione).
Ha validità fino alla cessazione della licenza di esercizio.
Ogni movimento di carico DAS dovrà essere registrato entro le ore 09:00 del giorno successivo alla ricezione, ogni movimentazione di scarico ogni 7 giorni.Un prospetto riepilogativo delle movimentazioni annuali dovrà essere trasmesso all’Agenzia delle Dogane.
ONCE-ONLY: è scattato l’obbligo dal 1° Gennaio 2021
A partire dal 1° gennaio 2021 è stato generalizzato ed esteso l’obbligo di invio telematico dei corrispettivi e movimenti di carico / scarico all’Agenzia delle Dogane per i distributori di carburante.
Per semplificare gli adempimenti a carico degli operatori l’Agenzia delle Entrate insieme all’Agenzia delle Dogane ha previsto che la trasmissione dei dati sarà effettuata con un tracciato unico (ONCE ONLY), da utilizzare sia per l’acquisizione dei corrispettivi delle cessioni di carburanti verso i consumatori finali, sia per la successiva digitalizzazione del registro di carico/scarico.
Le informazioni da memorizzare e trasmettere telematicamente riguardano i corrispettivi giornalieri e movimenti di carico / scarico derivanti da cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori e la trasmissione dei dati dovrà essere effettuata all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con scadenza mensile, entro 30 giorni dal giorno del movimento. (es. corrispettivo del giorno 01/01/2021 da spedire entro il 01/02/2021, ecc..)
S.I.R.A.C. SRL , con l’esperienza maturata nel settore I.T. da quasi 30 anni, vi propone “ONCE–ONLY“ : la soluzione completa per gestire al meglio questo nuovo adempimento e tutte le esigenze I.T. che ne derivano.
Le funzionalità:
1) Interfacciabile con i principali gestori delle pompe di carburante.
2) Inserimento e gestione corrispettivi giornalieri, periodo inattività e registri di carico / scarico.
3) Stampa ed invio telematico della Comunicazione Unica (corrispettivi giornalieri, periodo di inattività, registri di carico / scarico).
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Emergenza COVID-19
Nel rispetto delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 marzo 2020 e con lo scopo di promuovere la massima prevenzione e contenimento del COVID–19, si comunica che da Venerdì 13 marzo 2020 e fino a nuove disposizioni, sarà adottata la seguente misura di prevenzione:
Vi preghiamo pertanto di procedere sempre aprendo un ticket evitando il contatto telefonico.
Sperando che questa situazione di emergenza possa concludersi positivamente nel più breve tempo possibile Vi ringraziamo per la collaborazione.
GDPR Privacy – Il periodo di tolleranza è terminato
Come già comunicato ed ampiamente discusso, il 20 maggio scorso è scaduto il periodo di tolleranza per le inadempienze relative al nuovo GDPR (art. 22 del DL 10/8/2018, n. 101) e da tale data in avanti si è iniziato ad applicare le sanzioni previste per il non corretto trattamento dei dati personali.
Ricordiamo che è obbligatorio adeguarsi al nuovo Regolamento Europeo 2016/679 che si basa sul principio dell’accountability, ovvero spetta al Titolare dimostrare l’adeguamento alle disposizioni mediante procedure, istruzioni e documentazioni attentamente studiate e realizzate in funzione della specifica attività dell’organizzazione.
Le conseguenze di una violazione possono essere molteplici, tra le quali anche sanzioni pecuniarie\amministrative.
E’ fondamentale tenere conto che non è sufficiente rispettare le norme in materia Privacy ma, sulla base del principio di accountability, i titolari dovranno dimostrare di essere consapevoli delle modalità di trattamento e di conservazione dei dati personali.
In caso di violazione, queste possono essere le conseguenze:
- Il controllore può richiedere al Titolare del Trattamento delle misure correttive, richiedere di limitare, sospendere o addirittura bloccare alcuni trattamenti di dati personali;
- Se sono stati causati danni agli interessati, potrà essere richiesto di risarcire gli interessati;
- Ci possono essere casistiche in cui la violazione può comportare il mancato rispetto delle condizioni contrattuali, con relative conseguenze.
- Possono essere emesse sanzioni amministrative da parte dell’autorità di controllo.
2) Flessibile: la soluzione è pensata per aziende, studi professionali, consulenti privacy e DPO
3) Sicura: garantisce l`Accountability gestendo in maniera specifica e adeguata ogni singola procedura, la gestione dei trattamenti e l`analisi dei rischi.
Nuovo regime agevolato per i microbirrifici
L’Agenzia delle Dogane ha pubblicato lo scorso Giugno la circolare che illustra nel dettaglio le specifiche sulle nuovi metodi di accertamento della birra prodotta introdotte dal D.M. del 04 Giugno 2019.
A partire dallo scorso 1° luglio 2019, è entreto in vigore, per tutti i microbirrifici artigianali con produzione annua non superiore ai 10.000 ettolitri, la riduzione dell’aliquota di accisa nella misura del 40%.
Il decreto inoltre specifica la novità nel versamento dell’accisa, dalla produzione del mosto alla fase di condizionamento / dell’immissione in consumo (solo per i birrifici con deposito in sospensione di accisa – ISA).
CHI PUO ADERIRE AL NUOVO REGIME?
Possono benificiare della riduzione di accisa tutti i piccoli birrifici artigianali indipendenti con produzione annua inferiore ai 10.000 ettolitri.
Per indipendente si intende un birrificio legalmente ed economicamente indipendente da qualsiasi altro birrificio, che:
- abbia come finalità economica la produzione della propria birra, che deve essere il frutto di un processo di lavorazione integrato, che parte dalla realizzazione del mosto e si conclude con il condizionamento.
- utilizzi impianti propri, fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altro birrificio
- non operi sotto licenza di utilizzo dei diritti di proprietà immateriale altrui
- non acquisti da altri soggetti obbligati, birra condizionata o non condizionata in regime di sospensione dell’accisa.
L’ADESIONE AL NUOVO REGIME AGEVOLATO E’ AUTOMATICA?
No, il decreto prevede, la possibilità di scegliere tra 2 differenti assetti del deposito con differenti modalità di verifica dell’accisa e di tenuta dei registri cartacei:
Microbirrificio con giacenza ISA:
E’ un birrificio che intende detenere un deposito di birra condizionata in accisa sospesa.
Assolve l’accisa sui prodotti condizionati al momento della loro immissione in consumo (vendita), che deve avvenire con emissione di documenti elettronici E-AD verso l’estero e documenti XAB sul territorio nazionale.
Microbirrificio SENZA giacenza ISA:
E’ un birrifico che non intende detenere birra condizionate in accisa sospesa e che assolve l’accisa al momento del condizionamento dei prodotti (imbottigliamento).
COME CAMBIA LA GESTIONE DELLE ACCISE DAL 1° LUGLIO?
Dal 1° luglio il nuovo sistema di accertamento e contabilizzazione delle accise sulla birra prodotta prevede la compilazione manuale o informatica di alcuni registri, su cui dovranno essere registrate giornalmente le movimentazioni legate ai processi di produzione e condizionamento della birra:
1) Registro di carico e scarico di materie prime amidacee (malto).
2) Registro del mosto
3) Registro della birra condizionata:
Con giacenza ISA (depositi con merce in sospensione di accisa o Senza giacenza ISA (depositi con merce in accisa assolta)
Rimane obbligatorio inviare tramite PEC la comunicazione preventiva del programma delle lavorazioni da effettuarsi entro le 24 ore antecedenti alla prima produzione comunicata.
e-DAS: facciamo chiarezza
Il Documento di accompagnamento semplificato (DAS), già obbligatorio per tutti gli operatori del settore petrolifero (e non solo), a partire dal 1 gennaio 2020 non potrà più essere presentato in formato cartaceo ma solo in formato elettronico.
Con l’inizio del prossimo anno, infatti, è prevista l’obbligatorietà della telematizzazione dei DAS.
Dopo la telematizzazione delle fatture, un nuovo obbligo per le imprese del settore petrolifero. Per la circolazione di prodotti energetici, in meno di sei mesi entrerà in vigore l’imposizione della presentazione esclusivamente per via telematica.
Cosa prevede la normativa
Al fine di combattere l’evasione fiscale e le frodi, la nuova normativa prevede la presentazione esclusivamente in forma telematica del documento di accompagnamento (DAS) per la circolazione dei prodotti energetici.
La nuova modalità di presentazione è possibile, in via sperimentale, già dal 20 maggio scorso e fino a fine anno sarà disponibile l’ambiente d’addestramento.
Un doppio binario pensato per agevolare gli operatori nel passaggio.
A far data dal 1 gennaio 2020 sarà invece obbligatorio per tutti gli operatori del settore la presentazione dell’e-DAS: il formato cartaceo non avrà più validità alcuna.
A chi è destinata
La nuova modalità di presentazione in formato elettronico è destinata agli operatori del settore energetico. È destinata dunque, come la precedente versione in formato cartaceo, a quei prodotti energetici movimentati a livello nazionale che sono soggetti o assoggettati ad accise (con accisa assolta).
Come mettersi in regola
Non potendo più usare carta e penna diventa obbligatorio dotarsi della strumentazione adeguata per la gestione delle comunicazioni con l’Agenzia delle Dogane e gli organi competenti. Bisogna quindi dotarsi di sistemi per l’inserimento e la gestione di:
- Draft DAS elettronico
- Annullamento DAS elettronico
- Cambio di destinazione
- Rapporto di ricezione
Sono proprio i software per la telematizzazione dei documenti DAS che permettono tutto questo perché attraverso questi sarà possibile:
- Trasmettere i dati
- Stampare i Draft DAS Elettronici
Perché non rischiare
Ricordiamo che il 1 Gennaio è la deadline per mettersi in regola con l’obbligo dell’e-DAS.
Con la chiusura dell’anno, le festività e la corsa all’acquisto per il timore di multe o sanzioni, si rischia di fare una scelta sbagliata.
Si sa: la fretta è cattiva consigliera!
Insomma, gli operatori del settore energetico devono già necessariamente essere operativi: la transizione prevede una gradualità utile per tutti.
Inizia fin da ora a muovere i primi passi verso questa nuova modalità di presentazione dei DAS.
Vedrai che sarà più semplice di quanto pensi!
Edited by SoftDoit
Fattura elettronica B2B
La normativa
Secondo la Legge di Bilancio 2018, a partire dal 1° Gennaio 2019 i privati residenti, stabiliti o identificati in Italia nei rapporti tra loro (B2B) sono costretti ad emettere le fatture in formato elettronico, inviandole attraverso il «Sistema di Interscambio (SDI)» (il sistema informatico gestito dall’Agenzia delle Entrate) utilizzato sinora per le fatture emesse verso le Pubbliche Amministrazioni (PA).
Anticipatamente, già a partire dal 1° Luglio 2018, l’obbligo era scattato per cessioni di benzina o gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori uso autotrazione e per le prestazioni di subappaltatori nel quadro di un contratto di appalti pubblici.
Cos’è la Fattura Elettronica?
La fattura elettronica è un documento che viene emesso, trasmesso e successivamente conservato esclusivamente in formato digitale.
La fattura deve essere creata in formato XML, provvista di riferimento temporale e con firmata elettronica qualificata o digitale secondo la normativa vigente.
La fattura viene inviata in formato digitale attraverso l’SDI dell’Agenzia delle Entrate e viene ricevuta dal Destinatario.
Le sanzioni
In caso di emissione di fattura, tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, con modalità diverse dal formato elettronico, la fattura verrà considerata non emessa e verrà applicata la sanzione prevista in caso di violazione degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione ed individuazione delle operazioni soggette ad IVA (sanzione compresa fra il 90 e il 180% dell’imposta relativa all’imponibile non correttamente documentato o registrato nel corso dell’esercizio, da 250 a 2.000 euro quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo).
Cosa prevede la nostra soluzione?
Soluzione 1: La nostra soluzione gestionale ERP completa ed integrata, per l’invio automatico delle fatture direttamente nel momento dell’emissione, tramite «Cruscotto B2B».
Soluzione 2: Possibilità di importare una fattura generata da un altro gestionale/ERP da formato Excel / XML ed invio tramite «Cruscotto B2B».
Soluzione 3: Per ultimo, per chi non ha un sistema di fatturazione, diamo la possibilità di compilare e inviare manualmente i documenti dal ns. sistema.
Inoltre tutti i nostri servizi prevedono:
- Delega alla firma remota delle fatture ( delegato ).
- Conservazione sostitutiva a norma di tutte le fatture (Attive e Passive) per 10 anni.
Scarica la brochure «Cruscotto B2B»
GDPR: General Data Protection Regulation (Regolamento Generale sulla protezione dei Dati)
Cos’è il GDPR?
Il regolamento generale sulla protezione dei dati
(GDPR, General Data Protection Regulation – Regolamento UE 2016/679) è un Regolamento con il quale la Commissione Europea intende rafforzare e rendere più omogenea la protezione dei dati personali all’interno dei confini dell’Unione europea (UE).
Il testo, pubblicato su Gazzetta Ufficiale Europea il 4 maggio 2016 ed entrato in vigore il 25 maggio dello stesso anno, ha iniziato ad avere efficacia il 25 maggio 2018.
Chi è interessato alla nuova normativa?
Sono interessate alla normativa tutte le aziende che trattano dati personali della propria azienda (e dei componenti di cui è composta) e dei soggetti con cui hanno rapporti lavorativi e di cui possiedono dati personali nel proprio sistema informatico.
Sono dati personali le informazioni che identificano o
rendono identificabile una persona fisica (cliente/fornitore/collaboratore/ecc..) e che possono fornire dettagli su questi soggetti.
Cosa cambia rispetto al vecchio regolamento?
- – Principio di «Accountability» E’ il principio che dispone l’auto-responsabilizzazione del titolare del trattamento dati in quanto impone a questo una auto-valutazione, tra le tante questioni, di come si stia effettuando il trattamento dati, che tipo di dati si stanno trattando, quali siano le misure di sicurezza adottate e di dove siano collocati i dati.
- – Tenuta del Registro di Trattamento Dati Con la nuova normativa è stato introdotto l’obbligo di registrare ogni operazione effettuata volta alla gestione dei dati e alla sicurezza informatica dell’azienda, corredata da un elenco di software e misure di sicurezza utilizzate.
- – Notificazione «Data Breach» La nuova normativa impone di notificare la violazione dei dati personali all’Autorità di controllo nazionale competente senza ingiustificato ritardo ed entro 72 ore dal momento in cui se ne è venuti a conoscenza.
Le sanzioni
La decisione sull’applicazione delle sanzioni spetta all’autorità di controllo (in Italia: l’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali), che, nella valutazione, tiene conto delle circostanze del singolo caso, ossia: – della natura, gravità e durata della violazione – del carattere doloso o colposo della violazione – delle misure adottate per attenuare il danno subito dagli interessati – delle eventuali precedenti violazioni commesse dal titolare del trattamento – del grado di cooperazione con l’autorità di controllo – degli eventuali altri fattori aggravanti.
Le sanzioni possono arrivare fino a 20 milioni di Euro o al 4% del fatturato annuo dell’esercizio precedente.
Come vi possiamo aiutare?
Noi si S.I.R.A.C. vi proponiamo:
– Soluzioni informatiche
– Servizi IT Security
– Consulenza
La nostra soluzione:
MY PRIVACYXP
La soluzione in cloud per la compliance al nuovo GDPR
MyPrivacyXP è la soluzione software in cloud creata per aiutare aziende, Studi Professionali, DPO e Consulenti Privacy a gestire in modo semplice e intuitivo tutti gli adempimenti previsti dal nuovo Regolamento Europeo 679/2016 che è entrata in vigore a partire dal 25 maggio 2018
1) Semplice: è presente una check-list che aiuta il referente privacy ad individuare le procedure per la compliance
2) Flessibile: la soluzione è pensata per aziende, studi professionali, consulenti privacy e DPO
3) Sicura: garantisce l`Accountability gestendo in maniera specifica e adeguata ogni singola procedura, la gestione dei trattamenti e l`analisi dei rischi.
• Check-list per individuare le procedure per la compliance
• Procedure base pre-caricate e procedure personalizzabili
• Analisi dei Rischi
• Registro dei Trattamenti
• Storico di tutte le modifiche
• Produzione e gestione tutti i documenti in formato DOCX e PDF
• Help contestuale con tutti i riferimenti normativi
• Gestione DPO
• Gestione multi azienda
• Tabelle pre-caricate e personalizzabili
MVV-E : L’MVV è diventato elettronico
Il decreto Mipaaf del 13 Aprile 2018 ha annunciato che si può emettere in formato telematico il documento per il trasporto dei prodotti vitivinicoli MVV.
Questo documento sostituisce il cartaceo MVV (ex DOCO), eliminando di conseguenza gli obblighi di vidimazione e offrendo una maggiore semplificazione per gli operatori del settore.
Vi presentiamo la caratteristiche della nostra soluzione “MVV-E”
- Inserimento, modifica e annullamento MVV
- Invio tramite Web Service dell’MVV al MIPAAF
- Ottenimento automatico del PDF completo della marca temporale e del QR Code
- Visualizzazione MVV e ottenimento dell’elenco degli MVV validati
- Ristampa MVV
- Validazione MVV per notificare l’avvenuta ricezione
- Gestione anagrafiche articolo, cliente, trasportatore e tutte le tabelle ministeriali sempre aggiornate